Foto Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse 26-02-2021 Roma, Italia Politica Il Presidente del Consiglio Mario Draghi partecipa alla videoconferenza dei membri del Consiglio europeo.DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE - Obbligatorio citare la fonte LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto Covid con l’obbligo vaccinale per gli over 50. La firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivata poco prima della mezzanotte. È in vigore, quindi, da oggi l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il conseguente divieto d’accesso ai luoghi di lavoro senza super green pass in questa fascia d’età.

Cosa dice il decreto

L’articolo 1 del testo, intitolato “Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2“, riporta le regole dell’obbligo vaccinale per gli over 50. «Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022», si legge, «l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri (…) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età».

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Le esenzioni dalla vaccinazione

Viene specificato che «l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore». Chi si è ammalato di Covid-19 può rinviare la vaccinazione «fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute». La norma si applica «anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022». E vengono definite anche le esenzioni: «L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita».

Poi il decreto specifica come cambiano le regole del Green Pass. Dal 15 febbraio 2022 per accedere ai luoghi di lavoro è necessario «possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione». I datori di lavoro pubblici e privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. I lavoratori che comunicheranno di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati. Ma non avranno conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata «non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento».

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Le multe e l’Agenzia delle Entrate

Nel decreto si specifica che è vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale. E che la violazione delle disposizioni è sanzionata con il pagamento di una somma tra i 600 e i 1.500 euro, restando ferme anche le conseguenze disciplinari. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può impiegare i lavoratori a mansioni anche diverse. Senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, ma «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Poi ci sono le sanzioni. Riceverà una multa di 100 euro chi alla data del 1 febbraio 2022 non abbia avuto almeno una dose di vaccino, chi non ha completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal ministero della salute; chi non ha effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

La sanzione è comminata dal ministero della salute attraverso l’Agenzia delle entrate che provvede acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria. Il ministero comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento. E indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale. Oppure la presenza di un’altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. I soldi delle multe andranno al Fondo emergenze nazionali. L’opposizione alla sanzione può essere effettuata presso il Giudice di Pace. L’Avvocatura dello Stato si costituirà per conto dell’AdE.

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