Nei giorni scorsi in Sicilia è partito il fermo biologico, cioè l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, nell’arco di tempo compreso tra il 21 marzo e l’1 dicembre, per i pescherecci autorizzati a svolgere l’attività di pesca con l’utilizzo di reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, iscritti nei compartimenti marittimi della Regione. Sono esclusi i pescherecci che si occupano di pesca oceanica, e che operano oltre gli stretti.

La scelta del fermo biologico nasce dalla necessità di dare priorità alla ricostituzione e rinnovo dell’ecosistema, insieme all’impatto socio-economico che questo può avere, in un delicato equilibrio di armonizzazione delle due esigenze. Anche lo scorso anno era stato predisposto un decreto analogo, emesso per aderire quanto più possibile al periodo emergenziale che le marinerie siciliane stanno attraversando a causa della pandemia e che consente alle imprese di pesca di scegliere il periodo di arresto in relazione all’andamento dei mercati. La novità introdotta lo scorso anno, infatti, riguarda l’ampia forchetta temporale in cui le unità da pesca abilitate allo strascico si sono potute fermare per 30 giorni continuativi.

Pesca, la Regione dà il via in Sicilia al fermo biologico

Il fermo mira anche alla salvaguardia degli stock ittici demersali, che si avvantaggiano in questo caso di una pausa, anche se parziale, ad autunno inoltrato, periodo di maggiore reclutamento tra gli individui giovanili di una stessa specie. Nello specifico, le unità da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), del gambero rosso mediterraneo (Aristaemorpha foliacea), del gambero viola mediterraneo (Aristeus antennatus), dello scampo (Nephrops norvegicus) e del gobetto (Plesionika spp.), potranno effettuare l’interruzione delle attività di pesca dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella gazzetta ufficiale; l’interruzione temporanea obbligatoria può essere effettuata anche presso compartimenti marittimi diversi da quelli di propria iscrizione e deve essere comunicata all’autorità marittima competente almeno 2 giorni prima dell’inizio del periodo di fermo.

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