Riapertura delle scuole: ecco quando vuole tornare in classe il MIUR

Il Ministero dell’Istruzione, come anticipato anche nel Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022, ha inviato alle scuole una nota tecnica sul decreto legge approvato lo scorso 6 agosto, comprese le modalità di attuazione del green pass. Un riferimento importante al fine della organizzazione delle attività educative e scolastiche “in presenza e in sicurezza” dell’ormai prossimo inizio delle lezioni. L’articolo 1 del decreto legge dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”. La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione educativa dei nostri studenti.
Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che -sino al 31 dicembre 2021 – per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. In tale malaugurata ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che, come possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti. La didattica digitale integrata sarà anche la risposta all’eventuale quarantena – disposta dalle autorità sanitarie competenti – di gruppi classe e singoli alunni.
Impregiudicata, comunque, la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate – sulla base delle indicazioni fornite dal CTS – nel “Piano scuola 2021-2022”, cui si fa rimando. L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti: a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: -bambini di età inferiore a sei anni; -soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; -svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a).
b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b).
c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Per corrispondere a quesiti in merito pervenuti, si esprimono i seguenti pareri:
3a) L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su. La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere. 3b) Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Rinviando ai contenuti del “Piano scuola 2021-2022”, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza. 3c) In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS: “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.

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