“L’Agente della riscossione non può pignorare crediti vantati dal contribuente verso enti pubblici, se sono decorsi 60 giorni dal fermo delle somme“. A stabilirlo è la Corte di giustizia tributaria di Siracusa, applicando l’articolo 72-bis delle disposizioni sulla riscossione delle imposte.

L’Agenzia delle entrate è stata condannata, quindi, al pagamento di 20mila euro più interessi nei confronti di una società del settore edile, difesa dagli avvocati Alessandro Dagnino e Antonino Calcò, rispettivamente socio cofondatore e senior associate dello studio Lexia Avvocati.

La vicenda ha tratto origine da una precedente sentenza del 12 giugno 2018 in cui l’Agenzia era stata condannata a pagare le spese legali ad una società, dopo avere perso la causa. Nell’agosto 2019 a fronte del mancato pagamento la società ha presentato ricorso per l’ottemperanza della decisione al giudice. Prima di pagare l’Agenzia delle entrate verificò che la società aveva debiti fiscali a ruolo e fermò il pagamento. Solo dopo alcuni mesi, però, il 7 febbraio 2020, Riscossione Sicilia eseguì il pignoramento del credito.

A questa soluzione si sono opposti i legali della società che hanno invocato la normativa che permette all’Erario di svolgere la procedura speciale di pignoramento prevista dalla legge esattoriale. La norma prevede che “l’agente della riscossione possa realizzare direttamente il pignoramento, senza fare ricorso al giudice ordinario, ottenendo il pagamento dei crediti vantati con un’espropriazione forzata nei confronti del terzo. Tutto ciò deve avvenire però entro sessanta giorni“.

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