Maternità, paternità e congedo parentale: dal 13 agosto 2022 le regole cambiano. Quali sono le novità e le tutele introdotte dal Decreto Legislativo n° 105 del 30 giugno scorso? Cosa cambierà per i genitori dopo la nascita dei figli? A chi spetta e cosa si intende per congedo parentale obbligatorio? E per i permessi legati alla Legge 104, quali novità sono previste?

Ecco le risposte alle domande più frequenti fornite dall’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale).

Congedo parentale: le novità dal 13 agosto 2022

Cos’è il congedo parentale, a chi spetta e come fare domanda?

Come spiega l’INPS, il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro, concesso ai genitori lavoratori “per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali“.

In genere non spetta a genitori disoccupati, lavoratori domestici e lavoratori a domicilio. Va utilizzato entro i primi 12 anni del figlio o della figlia e spetta tanto ai genitori naturali quanto a quelli adottivi o affidatari (in questi ultimi due casi entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, ma non oltre il compimento della sua maggiore età). Per i genitori in congedo si prevede un’indennità giornaliera, in genere pari al 30% della retribuzione media giornaliera per un periodo di massimo 9 mesi.

Lo scorso 30 giugno, le autorità nazionali hanno introdotto delle novità sul congedo parentale, che entreranno in vigore dal 13 agosto. Si tratta di nuove regole “al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare”.

Congedo parentale: cosa cambia dal 13 agosto

L’obiettivo delle nuove regole è permettere un maggiore equilibrio tra la vita privata e quella lavorativa dei genitori. Il tutto nell’interesse non solo degli adulti, ma anche e soprattutto dei bambini. Le nuove regole intendono anche promuovere la parità di genere, sia in ambito lavorativo che in famiglia.

Quali sono le novità sul congedo parentale in vigore da sabato 13 agosto 2022? Tra le principali figurano:

  • Congedo di paternità obbligatorio: un periodo di “stop” di 10 giorni fruibile dai padri lavoratori dipendenti tra i due mesi precedenti e i 5 successivi al parto;
  • Lavoro autonomo: le lavoratrici autonome avranno diritto all’indennità giornaliera anche da due mesi prima del parto in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”;
  • Estensione del diritto all’indennità: si potrà usufruire del congedo parentale fino ai 12 anni d’età del/della figlio/a (prima era possibile solo fino ai 6 anni). I periodi indennizzabili complessivamente potranno arrivare ai 9 mesi (prima erano 6).

Congedo di paternità obbligatorio: come funziona?

Il padre lavoratore dipendente si dovrà astenere dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ora e fruibili anche in maniera non continuativa) nel periodo che va dai due mesi prima del parto fino ai 5 mesi successivi. Il diritto al congedo rimane anche in caso di morte perinatale. La durata del congedo paternale è esteso a 20 giorni in caso di parto plurimo. Hanno diritto ai giorni in questione sia i padri biologici che quelli adottivi o affidatari.

Per i padri è possibile fruire dei 10 giorni in questione anche in contemporanea alla madre lavoratrice. Il congedo di paternità obbligatorio è compatibile con quello di paternità alternativo. La comunicazione scritta delle date in cui il padre intende usufruire dei giorni di congedo va presentata al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni (naturalmente quando possibile in relazione all’evento nascita). L’alternativa alla comunicazione scritta è l’eventuale sistema informativo aziendale per gestire le assenze e richiedere permessi.

Per il congedo parentale obbligatorio, l’indennità giornaliera riconosciuta è pari al 100% della retribuzione.

Lavoratori autonomi e congedo

Tra le novità relative al congedo parentale introdotte dal 13 agosto ci sono nuove tutele per le madri lavoratrici autonome.

In particolare, come spiegato in un avviso INPS degli scorsi giorni, le lavoratrici autonome avranno diritto all’indennità giornaliera “anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto ‘nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza’”. Naturalmente per poter usufruire di questo diritto, la lavoratrice dovrà fornire gli accertamenti medici eseguiti da un medico dell’Asl.

L’indennità spettante in questi casi è uguale a quella prevista per i periodi di tutela della maternità/paternità (che dipende dalla categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma).

Il Decreto Legislativo n° 105/2022 riconosce il congedo parentale anche ai lavoratori autonomi (non solo alle madri, ma anche ai padri). Nello specifico, con le novità introdotte dal 13 agosto ciascun genitore avrà diritto a 3 mesi di congedo parentale da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affido) del figlio/ della figlia.

Per i genitori iscritti alla Gestione Separata, la normativa prevede la possibilità di fruire del congedo entro il dodicesimo anno di vita del minore (prima era possibile solo fino al terzo anno) o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affido. “Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi)”, si legge anche nell’avviso INPS.

Diritto all’indennità: quando, quanto e come?

Ecco le regole sull’indennità previste per chi usufruisce del congedo parentale, secondo la normativa introdotta dal 13 agosto.

L’articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 105/2022 prevede delle novità per quanto riguarda i periodi indennizzabili di congedo parentale. Nello specifico:

  • Madre: per la madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/in affido). Prima era possibile usufruire del periodo di congedo in questione solo fino al sesto anno. I 3 mesi non sono trasferibili all’altro genitore;
  • Padre: al padre spettano le stesse condizioni della madre.
  • Entrambi i genitori: padri e madri hanno diritto a un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi. Il periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori non è più di 6 mesi, ma di 9.

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. Di conseguenza (si riporta il testo INPS in basso):

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

L’indennizzo per chi usufruisce del congedo parentale

Per un genitore solo (anche con riconoscimento dell’affidamento esclusivo del figlio) si riconoscono 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale. Nove di questi (non più 6) sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Per i periodi di congedo ulteriori ai 9 mesi già indennizzabili, c’è la possibilità di continuare a ricevere l’indennità del 30% fino al dodicesimo anno di età o dall’ingresso in famiglia del minore (non più fino a 8 anni). Questo, però, solo a una condizione: che “il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”.

Altre novità, permessi Legge 104: scompare il “referente unico”

Non solo congedo parentale: dal 13 agosto ci saranno novità anche per chi usufruisce dei permessi con Legge 104. Scomparirà il “referente unico” e si potrà quindi concedere la possibilità di utilizzare permessi per assistere persone con disabilità grave a più di un lavoratore. Prima questa possibilità era riservata esclusivamente ai genitori.

I giorni rimarranno 3 e gli aventi diritto potranno usufruirne “in alternanza tra loro”. In genere, il diritto ai permessi si riconosce a: coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il secondo grado.

Per quanto riguarda il congedo straordinario per familiari con grave disabilità, verrà assegnato con il seguente ordine di priorità: coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente o convivente di fatto della persona con disabilità; padre e madre (anche adottivi o affidatari) in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del coniuge o della parte dell’unione civile convivente; figli conviventi della persona con disabilità (in caso manchino o siano impossibilitati a usufruire del congedo coniuge e genitori); fratelli o sorelle conviventi; infine, qualora la persona con disabilità non abbia coniuge, genitori, figli e fratelli/sorelle, toccherà a un parente o affine entro il terzo grado convivente.

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