Il Tribunale di Siracusa, sezione civile, con la sentenza n. 1615/2022 pubblicata il 16 Agosto 2022
ha rigettato la richiesta risarcitoria di oltre sei milioni di euro avanzata dai genitori di una minore
affetta da problematiche neuro-psico-patologiche.
Secondo i genitori le condizioni della bimba si sarebbero aggravate a seguito della somministrazione,
da parte del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto Sanitario di Augusta, del richiamo del
vaccino anti tetano, difterite e pertosse e del vaccino anti morbillo, parotite e rosolia, e ciò
a causa della asserita negligenza dei sanitari che – a loro dire – avrebbero omesso
valutazioni prudenziali; tali fatti, secondo gli istanti, avrebbero portato all’anamnesi
remota di “epilessia a tipo Grande Male esordita quale conseguenza di infezione virale vaccinale”.

L’Asp di Siracusa, costituitasi in giudizio con gli Avv.ti Cesare Gervasi del Foro di Siracusa e Alessandra
Vindigni del Foro di Ragusa, ha contestato gli addebiti evidenziando che, al momento della
somministrazione, la minore non risultava affetta da alcuna condizione che dovesse indurre gli
operatori del centro vaccinale a ritardare o a non effettuare la somministrazione; i legali dell’Azienda
Sanitaria hanno altresì eccepito che l’inoculazione oggetto di contestazione era un richiamo e che,
dunque, l’analisi preliminare era stata condotta prima della somministrazione della prima dose
del suddetto vaccino che, peraltro, non aveva causato alcun effetto collaterale e/ o reazione.

Durante lo svolgimento della causa i consulenti tecnici nominati dal Tribunale hanno “…ritenuto di
dover tener conto delle seguenti indicazioni: a) Le vaccinazioni non causano crisi epilettiche afebbrili.
b) Non esiste alcuna correlazione tra vaccinazioni ed insorgenza di epilessia o di specifiche sindromi
epilettiche….” e ancora “…Il personale sanitario che esegue una vaccinazione …….. deve conoscere
inoltre quali sono le false controindicazioni alla vaccinazione; può accadere in atti che alcuni sintomi
o condizioni vengano erroneamente considerati vere controindicazioni quando in realtà non
precludono la vaccinazione e questi errori comportano opportunità perse per la somministrazione dei
vaccini. …… d’altra parte anche rifiutare una vaccinazione, oppure posticiparla, basandosi su idee
sbagliate sulle controindicazioni comporta opportunità di salute perse e un rischio per il
bambino o la persona” e sono giunti alla conclusione che “ all’epoca dei fatti non vi fosse alcuna
condizione tale da indurre i sanitari a non effettuare o ritardare la detta somministrazione”.

Il Tribunale di Siracusa condividendo le conclusioni dei propri consulenti tecnici ha, dunque, accolto
la tesi della difesa, accertando la “….mancanza di alcun nesso di causalità tra il peggioramento della
condizioni della salute della piccola…..e la somministrazione dell’esecrato richiamo dei vaccini….”,
rigettando integralmente di conseguenza la pretesa risarcitoria.

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